Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22210/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22210/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22210/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA CARMINE, nato a Rosarno il 02/01/1977 avverso la sentenza del 23/06/2023 della Corte d'appello di L'Aquila dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Letto il ricorso di Bevilacqua Carmine; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato ad ottenere, mediante censure in punto di fatto, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, la pag. 4); considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata per violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e alla mancata esclusione della recidiva contestata, sono manifestamente infondati poiché la Corte territoriale ha respinto le istanze difensive con motivazione esente da illogicità e conforme al dato normativo (si veda, in particolare, la pag. 4 sull'entità del danno quale presupposto ostativo al riconoscimento della speciale tenuità del fatto e sull'accresciuta pericolosità sociale del prevenuto derivante dalla modalità della condotta alla luce dei plurimi precedenti penali anche per reati contro il patrimonio); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22210/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Letto il ricorso di Bevilacqua Carmine; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato ad ottenere, mediante censure in punto di fatto, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, la pag. 4); considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata per violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e alla mancata esclusione della recidiva contestata, sono manifestamente infondati poiché la Corte territoriale ha respinto le istanze difensive con motivazione esente da illogicità e conforme al dato normativo (si veda, in particolare, la pag. 4 sull'entità del danno quale presupposto ostativo al riconoscimento della speciale tenuità del fatto e sull'accresciuta pericolosità sociale del prevenuto derivante dalla modalità della condotta alla luce dei plurimi precedenti penali anche per reati contro il patrimonio); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio censure procedurali
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA CARMINE, nato a Rosarno il 02/01/1977 avverso la sentenza del 23/06/2023 della Corte d'appello di L'Aquila dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Bevilacqua Carmine; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato ad ottenere, mediante censure in punto di fatto, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, la pag. 4); considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata per violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e alla mancata esclusione della recidiva contestata, sono manifestamente infondati poiché la Corte territoriale ha respinto le istanze difensive con motivazione esente da illogicità e conforme al dato normativo (si veda, in particolare, la pag. 4 sull'entità del danno quale presupposto ostativo al riconoscimento della speciale tenuità del fatto e sull'accresciuta pericolosità sociale del prevenuto derivante dalla modalità della condotta alla luce dei plurimi precedenti penali anche per reati contro il patrimonio); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 apr