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Ordinanza — n. 22208/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22208/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22208/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMOROSO GIUSEPPE, nato a Napoli il 19/11/1987 avverso la sentenza del 04/05/2023 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Letto il ricorso di Amoroso Giuseppe; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, è manifestamente infondato poiché è palesemente smentito dagli atti processuali (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4 anche in relazione al riconoscimento dell'imputato da parte di due testi); che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22208/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Letto il ricorso di Amoroso Giuseppe; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, è manifestamente infondato poiché è palesemente smentito dagli atti processuali (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4 anche in relazione al riconoscimento dell'imputato da parte di due testi); che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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facoltà di astenersi dal testimoniare esclusione del testimone mancata comparizione all'udienza rinuncia al dibattimento orale carenza di credibilità oggettiva testimonianza della vittima
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMOROSO GIUSEPPE, nato a Napoli il 19/11/1987 avverso la sentenza del 04/05/2023 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Amoroso Giuseppe; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, è manifestamente infondato poiché è palesemente smentito dagli atti processuali (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4 anche in relazione al riconoscimento dell'imputato da parte di due testi); che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 aprile 2024