Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as renewal of evidence is exceptional and not required here.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the sole ground sought an exceptional renewal of evidentiary proceedings in the second instance. The appellant argued for a re-evaluation of probative results, but the court found this outside the scope of a legality review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: The renewal of evidentiary proceedings in the appeal judgment is an exceptional institution that can be requested only when the judge considers, in their discretion, that they cannot decide based on the current record.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA MALFA ARMANDO, nato a Messina il 07/10/1961 avverso la sentenza del 06/10/2023 della Corte d'appello di L'Aquila dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di La Malfa Armando; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine al rigetto dell'istanza di rinnovazione istruttoria avanzata in appello, è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e, comunque, è manifestamente infondato poiché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.
U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820-01); che, nella specie, la Corte di merito, alla luce dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, ha motivatamente ritenuto superfluo procedere alla rinnovazione istruttoria (si veda, in particolare, la pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 aprile