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Ordinanza — n. 22203/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because sentencing discretion under Italian Penal Code falls outside appellate review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22203/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Marinello Carmine inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize generic mitigating circumstances and improperly determined the sentence. The court ruled that sentencing discretion, governed by Articles 132 and 133 of the Penal Code, is not subject to cassation review unless the decision is arbitrary or illogical.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.: Sentencing discretion regarding aggravating and mitigating circumstances falls within the trial judge's authority and is not subject to cassation review unless the decision is arbitrary or illogical.

Parole chiave

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sentencing discretion cassation inadmissibility mitigating circumstances Italian Penal Code judicial review limits attenuazione libera della pena adeguamento della pena sanzione sproporzionata

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINIELLO CARMINE, nato a Napoli il 14/11/1985 avverso la sentenza del 18/05/2023 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Marinello Carmine; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle già concesse circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e alla determinazione della pena, non è consentito in sede di legittimità in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e al giudizio di bilanciamento fra queste ultime, rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, la pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 aprile 20