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Ordinanza — n. 22201/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22201/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22201/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CERBONE ANTONIO, nato a Napoli il 30/03/1980 DI PALO RICCARDO, nato a Napoli il 08/02/1985 avverso la sentenza del 14/03/2023 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22201/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CERBONE ANTONIO, nato a Napoli il 30/03/1980 DI PALO RICCARDO, nato a Napoli il 08/02/1985 avverso la sentenza del 14/03/2023 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

Parole chiave

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estorsione reato motivante l'estradizione reato di coazione cosa fuori commercio vendita girovaga concussione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CERBONE ANTONIO, nato a Napoli il 30/03/1980 DI PALO RICCARDO, nato a Napoli il 08/02/1985 avverso la sentenza del 14/03/2023 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi, presentati con un unico atto, nell'interesse di Cerbone Antonio e di Di Palo Riccardo; ritenuto che l'unico motivo dei ricorsi, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica delle condotte nei reati contestati, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, le pagg. 6 e 7 sulla minaccia larvata operata nei confronti delle persone offese e sull'ingiusto profitto derivante dalla sottrazione delle somme di denaro dopo il caricamento nelle loro autovetture di cassette di frutta non richieste); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 aprile 202