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Ordinanza — n. 22195/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific factual errors in criminal evidence assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22195/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Lisa Mastini's appeal inadmissible due to a lack of specific factual errors. The appellant argued that the lower court failed to properly assess the credibility of the victim's testimony regarding a crime ring, but the court found these arguments generic and outside the scope of cassation review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies on generic criticisms of factual findings without identifying specific distortions of the evidence already evaluated by the trial court.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific factual errors cassation review scope credibility assessment procedural costs award identificazione credibile indizio prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTINI LISA, nata a Pescara il 26/06/1978 avverso la sentenza del 08/05/2023 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mastini Lisa; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all'attendibilità del riconoscimento da parte della persona offesa dell'anello provento di reato, finalizzato ad ottenere, mediante generiche censure comunque in punto di fatto, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, le pagg. 6 e 7); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 aprile 2024.