Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22194/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of interest and factual re-evaluation outside jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22194/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Miniri Djemaljidin inadmissible, ordering him to pay costs. The appellant sought a factual re-evaluation of evidence regarding fraud charges and the denial of generic mitigating circumstances, arguing violations of law. The court rejected these claims because the first ground attempted a factual re-evaluation outside the scope of cassation review, while the second lacked merit as the lower court sufficiently addressed negative elements without needing to consider all favorable ones.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it attempts a factual re-evaluation of evidence or lacks interest, as cassation review is limited to legal errors and specific procedural violations.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility factual re-evaluation prohibited lack of interest in appeal generic mitigating circumstances conditional sentence suspension verosimiglianza dei motivi d'asilo insufficienza di prove motivi probatori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, para. 1, lett. a) c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINIRI DJEMALJIDIN, nato a Gorno Palciste (Macedonia del Nord) il 31/12/1970 avverso la sentenza del 05/06/2023 della Corte d'appello di Ancona dato avviso alle parti; letta la memoria e conclusioni dell'Avv. VENANZA TRAINI, difensore della parte civile F.11i Simonetti s.p.a.; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Miniri Djemaljidin; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità per il reato di truffa contestato, è finalizzato ad ottenere, mediante censure in punto di fatto, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, la pag. 3); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, la pag. 3); osservato che il terzo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è proposto in difetto di interesse essendo il beneficio già stato concesso con la pronuncia della sentenza di primo grado; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; che il ricorrente deve essere condannato anche alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile F.11i Simonetti s.p.a., che si liquidano in C 2,600,00, oltre accessori dì legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile F.11i Simonetti s.p.a., che liquida in C 2.600,00, oltre accessori di legge. Così deciso, in d