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Ordinanza — n. 22189/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22189/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22189/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GADALETA FRANCESCO, nato a Cerignola il 03/03/1991 avverso la sentenza del 13/06/2022 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Letto il ricorso di Gadaleta Francesco; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di riciclaggio consumato e all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, prospettando la remissione alla Sezioni Unite della questione sulla configurabilità del tentativo del reato contestato, è manifestamente infondato poiché la Corte territoriale, in sostanziale conformità al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità - secondo cui è configurabile il tentativo di riciclaggio, in quanto la fattispecie di reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., nella vigente formulazione, non è costruita come delitto a consumazione anticipata (Sez. 2, n. 6586 del 11/01/2024, Pepe.

Regesto Legislator

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art. 648-bis cod. pen; Ordinanza — n. 22189/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rv. 285909-01) -, sulla base di una ricostruzione del fatto che non è rivisitabile in questa sede di legittimità, ha legittimamente qualificato la condotta contestata nella forma consumata di riciclaggio, dal momento che, per effetto dello smontaggio e della separazione dei pezzi, l'autovettura rubata aveva ormai perso la sua identità, con la conseguenza che proprio quelle operazioni ne avevano ostacolato l'identificazione della provenienza delittuosa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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rifiuti metallici confisca del veicolo a motore stato difettoso del veicolo distrazione di valori patrimoniali riciclaggio di rifiuti inquinamento automobilistico

Disposizioni normative citate

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art. 648-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GADALETA FRANCESCO, nato a Cerignola il 03/03/1991 avverso la sentenza del 13/06/2022 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gadaleta Francesco; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di riciclaggio consumato e all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, prospettando la remissione alla Sezioni Unite della questione sulla configurabilità del tentativo del reato contestato, è manifestamente infondato poiché la Corte territoriale, in sostanziale conformità al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità - secondo cui è configurabile il tentativo di riciclaggio, in quanto la fattispecie di reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., nella vigente formulazione, non è costruita come delitto a consumazione anticipata (Sez. 2, n. 6586 del 11/01/2024, Pepe.

Rv. 285909-01) -, sulla base di una ricostruzione del fatto che non è rivisitabile in questa sede di legittimità, ha legittimamente qualificato la condotta contestata nella forma consumata di riciclaggio, dal momento che, per effetto dello smontaggio e della separazione dei pezzi, l'autovettura rubata aveva ormai perso la sua identità, con la conseguenza che proprio quelle operazioni ne avevano ostacolato l'identificazione della provenienza delittuosa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 apri