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Sentenza — n. 22188/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22188/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22188/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 13/07/2022, la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del 27/11/2017 del Tribunale di Frosinone: a) assolveva Simona Terilli dal reato di cui agli artt. 485 e 491 cod. pen. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Sentenza — n. 22188/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza della Corte d'appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, Simona Terilli, affidato a un unico motivo, con il quale deduce l'inosservanza degli artt. 148 «e ss», 171 e 601 cod. proc. pen.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa denuncia mendace perseguimento penale per diffamazione lotta contro la frode informazione erronea false indicazioni su attività commerciali

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
c) confermava la condanna di Simona Terilli per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.;
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TERILLI SIMONA, nata a Colleferro il 28/05/1993 avverso la sentenza del 13/07/2022 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; letta la memoria dell'Avv. ANTONIO CECCANI, difensore di Terilli Simona; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13/07/2022, la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del 27/11/2017 del Tribunale di Frosinone:

a) assolveva Simona Terilli dal reato di cui agli artt. 485 e 491 cod. pen. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;

b) dichiarava non doversi procedere nei confronti di Simona Terilli per il reato di cui agli artt. 56 e 640 cod. pen. per essere tale reato estinto per prescrizione;

c) confermava la condanna di Simona Terilli per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.;

d) riduceva la pena per tale reato a dieci mesi di reclusione ed C 500,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza della Corte d'appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, Simona Terilli, affidato a un unico motivo, con il quale deduce l'inosservanza degli artt. 148 «e ss», 171 e 601 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l'inosservanza della legge processuale in ordine alla nullità della citazione per il giudizio di appello dell'imputata e del difensore, è fondato posto che, come risulta anche dal provvedimento 19/10/2023 della Corte d'appello di Roma di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di appello, il giudice di secondo grado, pur in presenza della comunicata nomina del difensore di fiducia, ha notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di ufficio. Ciò posto, si deve rilevare che la prosecuzione del rapporto processuale in pendenza del presente giudizio di legittimità ha comportato l'estinzione del residuo reato di cui all'art. 648 cod. pen., commesso il 14/11/2013, per decorso del termine decennale di prescrizione. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, in data 23