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Ordinanza — n. 22187/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22187/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22187/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABATINI ALESSIO nato a ROMA il 02/05/1990 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; Letto il ricorso di Sabatini Alessio, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con conseguente violazione dell'art. 603 cod. proc. pen., è aspecifico; la Corte di appello ha illustrato le ragioni della non necessarietà dell'esame del teste indicato dalla difesa alla luce della chiarezza del quadro probatorio già formatosi e della comprovata attendibilità della persona offesa (vedi pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata). Tale decisione non è sindacabile in sede di legittimità in quanto fondata su motivazione coerente con le risultanze processuali, priva di illogicità manifeste e valutazioni incongrue in ordine alla ricostruzione della vicenda in esame. considerato che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta vizio di legge e difetto di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità è aspecifico e non consentito in sede di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

Regesto Legislator

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art. 603 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 22187/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ciò premesso deve essere rimarcato che entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente abbia commesso i reati di rapina e lesioni, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove (vedi pagine 4-7 della sentenza impugnata); rilevato che l'ulteriore doglianza con cui si censura violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio è del tutto generica.

Parole chiave

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riesame dell'entità pena prezzo eccessivo sanzione sproporzionata sanzioni pecuniarie motivazione inadeguata delle censure costituzionali modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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art. 603 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Sabatini Alessio, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con conseguente violazione dell'art. 603 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABATINI ALESSIO nato a ROMA il 02/05/1990 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Sabatini Alessio, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con conseguente violazione dell'art. 603 cod. proc. pen., è aspecifico; la Corte di appello ha illustrato le ragioni della non necessarietà dell'esame del teste indicato dalla difesa alla luce della chiarezza del quadro probatorio già formatosi e della comprovata attendibilità della persona offesa (vedi pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata). Tale decisione non è sindacabile in sede di legittimità in quanto fondata su motivazione coerente con le risultanze processuali, priva di illogicità manifeste e valutazioni incongrue in ordine alla ricostruzione della vicenda in esame. considerato che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta vizio di legge e difetto di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità è aspecifico e non consentito in sede di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

Ciò premesso deve essere rimarcato che entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente abbia commesso i reati di rapina e lesioni, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove (vedi pagine 4-7 della sentenza impugnata); rilevato che l'ulteriore doglianza con cui si censura violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio è del tutto generica.

La difesa, infatti, si è limitata a sostenere una generica eccessività ed incongruità del trattamento sanzionatorio, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati í rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del9f ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024 Il Con, s eriEs