Ordinanza — n. 22183/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCOGNAMIGLIO ALESSIA, nata a Napoli il 30/07/1996 avverso la sentenza del 05/06/2023 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Letto il ricorso di Scognamiglio Alessia; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione della sentenza impugnata, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e all'omessa concessione della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato alla luce delle specifiche argomentazioni svolte dalla Corte di appello circa la gravità della condotta e la negativa personalità dell'imputata esposte a pag. 5 della motivazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22183/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Letto il ricorso di Scognamiglio Alessia; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione della sentenza impugnata, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e all'omessa concessione della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato alla luce delle specifiche argomentazioni svolte dalla Corte di appello circa la gravità della condotta e la negativa personalità dell'imputata esposte a pag. 5 della motivazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCOGNAMIGLIO ALESSIA, nata a Napoli il 30/07/1996 avverso la sentenza del 05/06/2023 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Scognamiglio Alessia; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione della sentenza impugnata, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e all'omessa concessione della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato alla luce delle specifiche argomentazioni svolte dalla Corte di appello circa la gravità della condotta e la negativa personalità dell'imputata esposte a pag. 5 della motivazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 aprile