Ordinanza — n. 22182/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRECCANI FRANCO nato a DESENZANO DEL GARDA il 14/12/1958 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; Letto il ricorso di Treccani Franco, ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato ed alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui agli artt.485 e 491 cod. proc. pen. è aspecifico; i giudici di appello, con motivazione priva di illogicità e conforme alle risultanze processuali hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in relazione al reato di ricettazione (vedi pag. 3 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; considerato che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio non è consentito in sede di legittimità; considerato che i giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle generiche, l'intensa capacità criminale del ricorrente desumibile dai precedenti penali e dalla mancanza di resipiscenza nonché l'assenza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 4 della sentenza impugnata).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 22182/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, Haddi, non massi mata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRECCANI FRANCO nato a DESENZANO DEL GARDA il 14/12/1958 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Treccani Franco, ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato ed alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui agli artt.485 e 491 cod. proc. pen. è aspecifico; i giudici di appello, con motivazione priva di illogicità e conforme alle risultanze processuali hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in relazione al reato di ricettazione (vedi pag. 3 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; considerato che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio non è consentito in sede di legittimità; considerato che i giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle generiche, l'intensa capacità criminale del ricorrente desumibile dai precedenti penali e dalla mancanza di resipiscenza nonché l'assenza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 4 della sentenza impugnata).
Deve esser, in proposito, ribadito il principio il principio di diritto secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01;
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). considerato che i giudici di appello (previa riduzione della pena base determinata dal primo giudice in anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 5.000,00 di multa per il reato più grave di cui al capo E), hanno ritenuto congrua una pena detentiva pari al minimo edittale previsto dall'art. 648 cod. pen. (anni 2 di reclusione) ed una pena pecuniaria appena superiore al minimo edittale (euro 2.000,00 di multa). Il Collegio intende ribadire, in proposito, il consolidato orientamento di questa Corte in materia di oneri motivazionali correlati alla definizione del trattamento sanzionatorio, secondo il quale la determinazione della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01;
Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, Haddi, non massi mata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024 Il Consig