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Ordinanza — n. 22181/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22181/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22181/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VASIC KRISTIAN nato il 22/12/2000 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Vasic Kristijan, considerato che i due motivi di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 110 e 628, cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato sono articolati esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; rilevato, infatti, che i giudici di appello, con motivazione priva di illogicità manifeste e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato gli di elementi (attendibili dichiarazioni rese dalla persona offesa ed i tabulati telefonici acquisiti nel corso del dibattimento) idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente, tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede (vedi pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22181/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 110 e 628, cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato sono articolati esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; rilevato, infatti, che i giudici di appello, con motivazione priva di illogicità manifeste e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato gli di elementi (attendibili dichiarazioni rese dalla persona offesa ed i tabulati telefonici acquisiti nel corso del dibattimento) idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente, tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede (vedi pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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gravi addebiti penali sanzione penale reato di pirateria della strada risarcimento alle vittime di reati commisurazione della pena per rapina aggravamento della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VASIC KRISTIAN nato il 22/12/2000 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Vasic Kristijan, considerato che i due motivi di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 110 e 628, cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato sono articolati esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; rilevato, infatti, che i giudici di appello, con motivazione priva di illogicità manifeste e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato gli di elementi (attendibili dichiarazioni rese dalla persona offesa ed i tabulati telefonici acquisiti nel corso del dibattimento) idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente, tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede (vedi pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024 Il Co gfie7 tensore Il Pr