Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22178/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22178/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22178/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACRI' FRANCESCO nato a CINQUEFRONDI il 27/02/1997 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; Letto il ricorso di Francesco Macrì, ritenuto che il primo e il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità del ricorrente per i reati di tentata estorsione e di truffa aggravata sono aspecifici in quanto reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; Ciò premesso deve essere rimarcato che entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente abbia commesso i reati contestatigli, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove (vedi pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata), argomenti con cui il ricorso non si confronta adeguatamente con conseguente aspecificità delle doglianze; osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22178/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 8 e 9 della sentenza impugnata), argomenti con cui il ricorso non si confronta adeguatamente con conseguente aspecificità delle doglianze; osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
abbandono del procedimento per truffa truffa in materia di credito corruzione nell'esecuzione forzata tentata estorsione frode nel pignoramento lotta contro la frode
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACRI' FRANCESCO nato a CINQUEFRONDI il 27/02/1997 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Francesco Macrì, ritenuto che il primo e il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità del ricorrente per i reati di tentata estorsione e di truffa aggravata sono aspecifici in quanto reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; Ciò premesso deve essere rimarcato che entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente abbia commesso i reati contestatigli, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove (vedi pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata), argomenti con cui il ricorso non si confronta adeguatamente con conseguente aspecificità delle doglianze; osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024 Il Consigliere Stensore P 7.0 g e