Ordinanza — n. 22177/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAMBRELLA GIANLUCA nato a MATERA il 01/12/1976 avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; Letto il ricorso di Zambrella Gianluca, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge con riferimento alla carenza di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1 lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22177/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1 lett.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAMBRELLA GIANLUCA nato a MATERA il 01/12/1976 avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Zambrella Gianluca, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge con riferimento alla carenza di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1 lett.
c) cod. proc. pen.; il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01; Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024 Il Consigliere/Estensore Il Pre