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Ordinanza — n. 22175/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22175/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22175/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAIOLA CIRO nato a NAPOLI il 14/03/1972 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Gaiola Ciro, considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione dell'art. 131-bis, cod. pen. conseguente alla mancata applicazione della causa di non punibilità della tenuità del fatto non è consentito in sede di legittimità; rilevato che la Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta del ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione della gravità della condotta posta in essere, del valore significativo del bene di provenienza illecita e dei precedenti penali di cui l'imputato è gravato (vedi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 22175/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis, cod. pen. conseguente alla mancata applicazione della causa di non punibilità della tenuità del fatto non è consentito in sede di legittimità; rilevato che la Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta del ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione della gravità della condotta posta in essere, del valore significativo del bene di provenienza illecita e dei precedenti penali di cui l'imputato è gravato (vedi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recupero dei costi riduzione delle spese giudiziarie cognizione del ricorso per cassazione valore litigioso spese di difesa procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAIOLA CIRO nato a NAPOLI il 14/03/1972 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Gaiola Ciro, considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione dell'art. 131-bis, cod. pen. conseguente alla mancata applicazione della causa di non punibilità della tenuità del fatto non è consentito in sede di legittimità; rilevato che la Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta del ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione della gravità della condotta posta in essere, del valore significativo del bene di provenienza illecita e dei precedenti penali di cui l'imputato è gravato (vedi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così