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Ordinanza — n. 22174/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22174/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giorgashvili Giorgi's appeal inadmissible due to the failure to specify the grounds for his complaint. Although the lower court's reasoning was logically sound, the appellant did not identify the specific elements underlying his criticism, preventing the appellate judge from exercising their supervisory role. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds for the complaint are not specified, thereby preventing the appellate judge from identifying the reliefs raised and exercising their supervisory power.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific grounds Criminal Procedure Code appellate supervision procedural requirements censura costituzionale censura formulata in modo carente censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Giorgashvili Giorgi, Ritenuto che il ricorso con cui viene eccepita la mancata pronuncia di una sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art.
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
art. 129 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Giorgashvili Giorgi, Ritenuto che il ricorso con cui viene eccepita la mancata pronuncia di una sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORGASHVILI GIORGI nato il 19/02/1979 avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giorgashvili Giorgi, Ritenuto che il ricorso con cui viene eccepita la mancata pronuncia di una sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen.; il ricorrente, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024 Il Co iqiiérestensore Il Presidente