Ordinanza — n. 22171/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRIGNO ANGELA nato a TORTONA il 02/09/1997 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; Letto il ricorso di Ferrigno Angela, ritenuto che l'unico motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di furto, è manifestamente infondato; la Corte di merito ha fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui per la perfezione del reato di rapina impropria è sufficiente che, come nel caso di specie, tra la condotta di sottrazione e l'uso della violenza o della minaccia non intercorra un arco temporale tale da interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità (cfr.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22171/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRIGNO ANGELA nato a TORTONA il 02/09/1997 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; Letto il ricorso di Ferrigno Angela, ritenuto che l'unico motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di furto, è manifestamente infondato; la Corte di merito ha fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui per la perfezione del reato di rapina impropria è sufficiente che, come nel caso di specie, tra la condotta di sottrazione e l'uso della violenza o della minaccia non intercorra un arco temporale tale da interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità (cfr.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRIGNO ANGELA nato a TORTONA il 02/09/1997 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Ferrigno Angela, ritenuto che l'unico motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di furto, è manifestamente infondato; la Corte di merito ha fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui per la perfezione del reato di rapina impropria è sufficiente che, come nel caso di specie, tra la condotta di sottrazione e l'uso della violenza o della minaccia non intercorra un arco temporale tale da interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità (cfr.
Sez. 7, Ordinanza n. 34056 del 29/05/2018, Belegrouh, Rv. 273617- 01; Sez. 2, n. 2111 del 17/11/2022, dep. 2023, Ramaglia, non massimata). Applicando tale prospettiva interpretativa, condivisa dal Collegio, alla fattispecie concreta in esame, non appare revocabile in dubbio la correttezza della qualificazione giuridica operata dalla Corte territoriale, deliberazione fondata sul fatto che le condotte di sottrazione ed uso della violenza si sono succedute senza soluzione di continuità e che l'aggressione del personale del centro Euronics è stata posta in essere per conseguire l'impunità per l'indebita sottrazione (pag. 5 della sentenza impugnata). osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in RoTa, il 23 aprile 2024 Il ig1/ei Estensore Il