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Ordinanza — n. 22169/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22169/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22169/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAVANESE ANTONIO nato a TORINO il 02/11/1991 avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; Letto il ricorso di Zavanese Antonio, ritenuto che l'unico motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente contesta la mancata applicazione di pene sostitutive, è aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione resa sul punto nella sentenza impugnata; i giudici di appello con corretti argomenti logici e giuridici, hanno escluso ogni ragionevole affidamento sull'autoresponsabilità dell'imputato, valorizzando le modalità della condotta, particolarmente insidiosa e pericolosa, nonché il profilo soggettivo dell'imputato con conseguente inapplicabilità delle invocate pene sostitutive (vedi pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22169/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione ricorso di annullamento decisione incidentale impugnabile probabilità di successo del ricorso
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAVANESE ANTONIO nato a TORINO il 02/11/1991 avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Zavanese Antonio, ritenuto che l'unico motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente contesta la mancata applicazione di pene sostitutive, è aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione resa sul punto nella sentenza impugnata; i giudici di appello con corretti argomenti logici e giuridici, hanno escluso ogni ragionevole affidamento sull'autoresponsabilità dell'imputato, valorizzando le modalità della condotta, particolarmente insidiosa e pericolosa, nonché il profilo soggettivo dell'imputato con conseguente inapplicabilità delle invocate pene sostitutive (vedi pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024 Il/C° ìstensore Il pi-2.sl