Cassation appeal dismissed for lack of interest due to inadmissible first-instance appeal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of legal interest. The appellant complained about the first-instance court's failure to explicitly argue against the admissibility of a specific appeal ground regarding the underlying crime. The court ruled that since the lower court did not address an appeal ground that was manifestly unfounded from the start, the cassation appeal lacks the necessary interest to be entertained.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible for lack of interest if it challenges a first-instance judgment that did not consider an appeal ground that was manifestly unfounded ab initio, as such a challenge would not yield a favorable outcome in the remand trial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUETI SALVATORE nato a SCILLA il 14/10/1955 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Bueti Salvatore, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto presupposto è dedotto in carenza di interesse. La Corte di merito, pur investita della doglianza, non ha invero provveduto, non risultando dalla sentenza alcuna motivazione al riguardo; questa constatazione, tuttavia, deve esser letta in relazione al contenuto della doglianza medesima, dovendosi apprezzare se la stessa rispondesse ai richiesti canoni di ammissibilità. Ciò premesso deve ribadirsi il principio, di costante affermazione giurisprudenziale, in forza del quale in tema d'impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio avendo il giudice di primo grado adeguatamente motivato sul punto (vedi Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281;
Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Rv. 276745); rilevato che, ai fini della sussistenza dei reati di ricettazione, riciclaggio e reimpiego, non è necessario che il delitto presupposto risulti accertato con sentenza passata in giudicato, ma è sufficiente che lo stesso non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo (vedi Sez. 5, n. 527 del 13/09/2016, Dell'Anna, Rv. 269017 - 01; Sez. 2, n. 10746 del 21/11/2014, Bassini, Rv. 263156 - 01) in considerazione del fatto che la provenienza delittuosa del bene ricettato può ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso (Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla Rv. 277334-01) con conseguente manifesta infondatezza del motivo di appello in relazione al quale la Corte di merito non ha espressamente argomentato; osservato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali si contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione di una pena eccessivamente superiore al minimo edittali sono aspecifici non risultando adeguatamente enunciati e argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento della determinazione del trattamento sanzionatorio.
I giudici di appello, con percorso argomentativo privo di illogicità, hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle invocate attenuanti ed alla determinazione di una pena superiore al minimo edittale, la gravità dei fatti, l'intensa del dolo, la mancanza di resipiscenza e l'assenza elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 4 e 5 della sentenza impugnata), elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi adeguatamente con conseguente difetto di specificità delle doglianze; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024 Il Con