Ordinanza — n. 22162/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VECCHIO POMPEO nato a SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE il 17/09/1960 avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; , '..,... --.., ',..,..,
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 22162/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Letto il ricorso di Vecchio Pompeo; ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione e lamenta la mancata riqualificazione del fatto nel reato di incauto acquisto è aspecifico poiché non si confronta criticamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, della Corte territoriale, la quale, conformandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione (cfr.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VECCHIO POMPEO nato a SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE il 17/09/1960 avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; , '..,... --.., ',..,..,
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Vecchio Pompeo; ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione e lamenta la mancata riqualificazione del fatto nel reato di incauto acquisto è aspecifico poiché non si confronta criticamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, della Corte territoriale, la quale, conformandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione (cfr.
Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01), ha fondato la responsabilità dell'imputato in considerazione del fatto che lo stesso non è riuscito a fornire una giustificazione plausibile in ordine alla provenienza dei beni di provenienza furtiva rinvenuti nella sua disponibilità (si veda, in proposito, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata);1 giudici di appello hanno fatto buon uso dell'univoco orientamento giurisprudenziale secondo cui ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 - 01, Sez. 2, n. 29702 del 4/5/2022, Memishaj, non massimata). ritenuto che il terzo motivo con il quale si deduce vizio di motivazione in riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio in misura superiore al minimo edittale non è consentito in sede di legittimità in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243).
La Corte territoriale ha adeguatamente individuato una pena base di poco superiore al minimo edittale in ragione della gravità del reato (pag. 2 della sentenza impugnata). Il Collegio intende ribadire, in proposito, il consolidato orientamento di questa Corte in materia di oneri motivazionali correlati alla definizione del trattamento sanzionatorio, secondo il quale l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01;
Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, Haddi, non massimata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 aprile