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Ordinanza — n. 22161/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22161/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22161/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISANO ANGELO RAFFAELE nato a TARANTO il 13/01/1962 avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; NNN N Letto il ricorso di Pisano Angelo Raffaele; ritenuto che il ricorso con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22161/2024 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; NNN N Letto il ricorso di Pisano Angelo Raffaele; ritenuto che il ricorso con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione impugnabilità della decisione di rinvio condono delle spese procedurali risarcimento per errore giudiziario
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISANO ANGELO RAFFAELE nato a TARANTO il 13/01/1962 avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; NNN N

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pisano Angelo Raffaele; ritenuto che il ricorso con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen.; questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01). rilevato che, nel caso di specie, la difesa, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si è limitata a rassegnare le conclusioni favorevoli al proprio assistito con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito, senza indicare specifiche carenze argomentative ovvero illogicità della motivazione e così venendo meno al predetto onere di specificità. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024 Il C igli