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Ordinanza — n. 22160/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22160/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22160/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FETTACHI RAHAL nato il 15/11/1976 avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; Letto il ricorso di Rahal Fettachi; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente (vedi pag. 2 della sentenza impugnata). considerato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la mancata riqualificazione del fatto nel reato di furto è manifestamente infondato.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22160/2024 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte territoriale ha sottolineato che non vi prova alcuna che il ricorrente abbia partecipato al furto delle parti meccaniche di proprietà della persona offesa, circostanza peraltro ritenuta incompatibile con le condotte poste in essere da quest'ultimo con percorso argomentativo coerente con le risultanze istruttorie ed esente da illogicità manifeste (vedi pag. 2 del provvedimento oggetto di ricorso). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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principio della doppia incriminazione inutilizzabilità delle prove illecite reiterazione di reati penali lacune probatorie motivi di cassazione procedure di ricorso
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FETTACHI RAHAL nato il 15/11/1976 avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Rahal Fettachi; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente (vedi pag. 2 della sentenza impugnata). considerato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la mancata riqualificazione del fatto nel reato di furto è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha sottolineato che non vi prova alcuna che il ricorrente abbia partecipato al furto delle parti meccaniche di proprietà della persona offesa, circostanza peraltro ritenuta incompatibile con le condotte poste in essere da quest'ultimo con percorso argomentativo coerente con le risultanze istruttorie ed esente da illogicità manifeste (vedi pag. 2 del provvedimento oggetto di ricorso). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024 Il Co