Ordinanza — n. 22152/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RESTA ANTONIO nato a FRANCAVILLA FONTANA il 15/06/1965 avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Resta; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione al riconoscimento della recidiva, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, peraltro, la generica prospettazione, nei motivi di gravame, di una censura rende il relativo motivo viziato da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato, in concreto, tale sanzione; che, nella specie, il ricorso non si confronta con la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti e, in particolare, con il ricorso alla tecnica della motivazione per relationem in ragione della mancanza di specificità della relativa doglianza difensiva (si veda, in particolare, pag. 5); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 22152/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, peraltro, la generica prospettazione, nei motivi di gravame, di una censura rende il relativo motivo viziato da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato, in concreto, tale sanzione; che, nella specie, il ricorso non si confronta con la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti e, in particolare, con il ricorso alla tecnica della motivazione per relationem in ragione della mancanza di specificità della relativa doglianza difensiva (si veda, in particolare, pag. 5); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RESTA ANTONIO nato a FRANCAVILLA FONTANA il 15/06/1965 avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Resta; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione al riconoscimento della recidiva, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, peraltro, la generica prospettazione, nei motivi di gravame, di una censura rende il relativo motivo viziato da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato, in concreto, tale sanzione; che, nella specie, il ricorso non si confronta con la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti e, in particolare, con il ricorso alla tecnica della motivazione per relationem in ragione della mancanza di specificità della relativa doglianza difensiva (si veda, in particolare, pag. 5); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23