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Ordinanza — n. 22150/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22150/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22150/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMI YOUNES (CUI 06E03F6) nato il 24/02/1999 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Younes Rami; ritenuto che il primo motivo di ricorso (replicato con memoria dell'8 marzo 2024), con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento costitutivo del reato (minaccia) e, di conseguenza, la qualificazione giuridica del fatto, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all'art. 628, secondo comma, cod. pen., conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 27649 del 09/03/2021, Salvia, Rv. 281467) ed ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si veda, in particolare, pag. 2 della motivazione); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22150/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 628, secondo comma, cod. pen., conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 27649 del 09/03/2021, Salvia, Rv. 281467) ed ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si veda, in particolare, pag. 2 della motivazione); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale reato di pericolo tentata rapina rapina qualificata motivazione inadeguata delle censure costituzionali pericolo di traffico di stupefacenti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMI YOUNES (CUI 06E03F6) nato il 24/02/1999 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Younes Rami; ritenuto che il primo motivo di ricorso (replicato con memoria dell'8 marzo 2024), con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento costitutivo del reato (minaccia) e, di conseguenza, la qualificazione giuridica del fatto, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all'art. 628, secondo comma, cod. pen., conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 27649 del 09/03/2021, Salvia, Rv. 281467) ed ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si veda, in particolare, pag. 2 della motivazione); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 apr