Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22144/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming prescription of crime after second instance judgment date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22144/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the prescription period for the crime had expired only after the second-instance judgment was pronounced. The appellant argued the crime was prescribed within 90 days, but the court found the relevant date for prescription calculation was the reading of the judgment, not its deposit. Consequently, the appeal was rejected as procedurally barred because the prescription occurred post-judgment, preventing a valid legal relationship from forming.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 157 c.p.; Art. 160 c.p.: The prescription period for a crime is calculated from the date of reading the judgment of conviction, not its deposit; if the period expires after the judgment, the appeal is inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
prescription period calculation judgment reading date inadmissible appeal criminal law prescription second instance judgment restituzione del termine scaduto termine di sospensione termini di ricorso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 157 c.p.
Art. 160 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi
Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello
Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A.
Francesco Marcatajo a cagione della sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale, in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv.
Sez. U., n. 877 del 14/7/2022, Sacchettino
Sez. U., n. 877 del 14/7/2022, Sacchettino, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANELLA CARMELA nato a PALERMO il 31/03/1950 avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Campanella Carmela, ritenuto che l'unico motivo di impugnazione, con cui la ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato «durante i 90 giorni per i motivi della sentenza di secondo grado» è manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; il Collegio intende, infatti, dare seguito al principio di diritto secondo cui, ai fini del computo della prescrizione, rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non quello successivo del deposito della stessa (vedi Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 - 02); rilevato che, in considerazione della data di commissione del reato (19/12/2015) e della sospensione dei termini di prescrizione disposta all'udienza all'08 gennaio 2020, il termine massimo di prescrizione si è perfezionato, infatti, solo in data 14 settembre 2023 e, quindi, in un momento successivo alla definizione del giudizio di appello (23 giugno 2023). rilevato che la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello è preclusa in ragione dell'inammissibilità del ricorso e della conseguente mancata instaurazione di un valido rapporto processuale (Sez.

U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966 - 01). osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. rilevato che non vanno liquidate le spese a favore della costituita parte civile Gatto Giuseppe in considerazione del fatto che la memoria conclusiva depositata, in data 10/04/2024, dall'Avv. Francesco Marcatajo a cagione della sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale, in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923;

Sez. U., n. 877 del 14/7/2022, Sacchettino, Rv. 283886 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024 Il Cons 'ere stensore