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Ordinanza — n. 22143/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to specific lack of argumentation and merit review of sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22143/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the conviction for robbery and the denial of a specific mitigating circumstance regarding minor damage. The court found the arguments repetitive of lower court proceedings and legally insufficient, noting that the trial court correctly assessed the overall harm to the victim.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 62 c.p.; The appeal must be specific and address new legal grounds; general repetition of lower court facts or arguments renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal specificity requirement repetitive arguments mitigating circumstance robbery conviction procedural costs merit review quantificazione del torto morale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 62 c.p.
da 14 a 17 della sentenza impugnata); rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n.4, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUMBO ANTONIO nato a AGRIGENTO il 27/12/1980 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Palumbo Antonio e la memoria conclusiva con la quale il difensore del ricorrente ha insistito nei motivi di ricorso; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui agli artt. 2 e 7 della legge 895 /1967 è reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale, argomentazioni con cui il ricorrente non si è adeguatamente confrontato con conseguente aspecificità del motivo di ricorso; in particolare i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui al capo 3 (vedi pagg. da 14 a 17 della sentenza impugnata); rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n.4, cod. pen., è aspecifico e non consentito; la Corte territoriale, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie, ha escluso che il danno morale e patrimoniale subito dalla persona offesa possa configurarsi come particolarmente modesto sulla base di un apprezzamento di merito (vedi pag. 17 della sentenza impugnata) non censurabile in sede di legittimità in quanto immune da vizi logico-giuridici; rilevato, inoltre, che i giudici di merito hanno fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui, ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modesto valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi subiti dalla vittima, attesa la natura plurioffensiva del delitto di rapina, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la l'integrità fisica e morale della persona aggredita.

Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico- giuridici (Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024 Il Constffiíere Es