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Ordinanza — n. 22140/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for generic and specific lack of grounds regarding criminal liability and non-punishability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22140/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Messina Gabriella and Nuara Vincenzo inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants failed to provide specific grounds for criticizing the lower court's reasoning on criminal liability or the non-punishability of the conduct under Article 131-bis of the Penal Code. Consequently, the appellate court's findings on the habitual nature of the criminal conduct and the defendants' prior record were deemed unassailable.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals must specify the grounds for criticism; generic or specific lack of grounds renders them inadmissible, and factual assessments based on habitual conduct and prior records are unassailable.

Parole chiave

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inadmissible appeals generic grounds specific lack of grounds non-punishability habitual criminal conduct prior criminal record unassailable factual assessment causa legittima

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
281112 - 01); considerato il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Messina Gabriella, con cui si contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
281112 - 01); considerato il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Messina Gabriella, con cui si contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MESSINA GABRIELLA nato a PALERMO il 21/07/1985 NUARA VINCENZO nato a PALERMO il 29/09/1991 avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Nuara Vincenzo e Messina Gabriella, ritenuto che l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse di Nuara Vincenzo ed il primo motivo dedotto dalla Messina, con cui si lamenta vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità degli imputati, sono generici perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen.; i ricorrenti, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze istruttorie e prive di illogicità manifesta, non indicano gli elementi alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01); considerato il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Messina Gabriella, con cui si contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è aspecifico e non consentito; la Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131- bis cod. pen., non ravvisando nella condotta della ricorrente gli estremi della tenuità del fatto in ragione dell'abitualità della condotta criminosa e dei precedenti penali della Messina (vedi pag. 4 della sentenza impugnata).

Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. osservato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024 Il Corlier /9 ensore