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Sentenza — n. 22134/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22134/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22134/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: WANG QUN nato il 10/01/1970 avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; NN, Letto il ricorso di Wang Qun, ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente eccepisce la sopravvenuta prescrizione del reato di cui all'art. 474 cod. pen. in data anteriore alla decisione della Corte di Appello è fondato. L'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni inerenti alla prescrizione, comprova che, in considerazione della data di commissione del reato (6 maggio 2014), della sospensione dei termini di prescrizione dall'08 marzo 2020 al 15 maggio 2020, il termine massimo di prescrizione si è perfezionato, in data 01 gennaio 2022, quindi, in un momento antecedente all'emissione della sentenza di appello del 19 dicembre 2022; rilevato, pertanto, che si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 474 cod. pen. perché estinto per prescrizione con conseguente elisione del relativo aumento di pena a titolo di continuazione.

Regesto Legislator

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art. 474 cod. pen; Sentenza — n. 22134/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 474 cod. pen. in data anteriore alla decisione della Corte di Appello è fondato. L'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni inerenti alla prescrizione, comprova che, in considerazione della data di commissione del reato (6 maggio 2014), della sospensione dei termini di prescrizione dall'08 marzo 2020 al 15 maggio 2020, il termine massimo di prescrizione si è perfezionato, in data 01 gennaio 2022, quindi, in un momento antecedente all'emissione della sentenza di appello del 19 dicembre 2022; rilevato, pertanto, che si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 474 cod. pen. perché estinto per prescrizione con conseguente elisione del relativo aumento di pena a titolo di continuazione.

Parole chiave

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contraffazione di merci falso certificato medico termine di prescrizione false dichiarazioni procedimento per falsità inosservanza del termine

Disposizioni normative citate

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art. 474 cod. pen
Letto il ricorso di Wang Qun, ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente eccepisce la sopravvenuta prescrizione del reato di cui all'art. 474 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: WANG QUN nato il 10/01/1970 avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; NN,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Wang Qun, ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente eccepisce la sopravvenuta prescrizione del reato di cui all'art. 474 cod. pen. in data anteriore alla decisione della Corte di Appello è fondato. L'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni inerenti alla prescrizione, comprova che, in considerazione della data di commissione del reato (6 maggio 2014), della sospensione dei termini di prescrizione dall'08 marzo 2020 al 15 maggio 2020, il termine massimo di prescrizione si è perfezionato, in data 01 gennaio 2022, quindi, in un momento antecedente all'emissione della sentenza di appello del 19 dicembre 2022; rilevato, pertanto, che si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 474 cod. pen. perché estinto per prescrizione con conseguente elisione del relativo aumento di pena a titolo di continuazione.

In base all'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., tenuto conto dei criteri indicati nella sentenza di appello, è possibile procedere direttamente alla rideterminazione della pena finale in anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 1.200,00 di multa. considerato che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie attenuata di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen. è aspecifico. La Corte territoriale, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie ed esente da illogicità manifeste, ha escluso la lieve entità del fatto, alla luce della complessiva valutazione della condotta, del considerevole numero di prodotti contraffatti e dell'elevato pericolo di diffusione degli stessi o (pag. 6 della sentenza impugnata);

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui all'art.474 cod. pen., perché è estinto per prescrizione e ridetermina la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 1.200,00 di multa. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024 Il Coisglje Estens