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Ordinanza — n. 22133/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22133/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22133/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MODICA PELLEGRINO nato a CASTELVETRANO il 20/03/1986 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; Letto il ricorso di Modica Pellegrino, ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che deducono violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità ed alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa, sono reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale, argomentazioni con cui il ricorrente non si è adeguatamente confrontato con conseguente aspecificità dei motivi di ricorso; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di truffa (vedi pag. 2 e 3 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, in assenza di contraddizioni o illogicità manifeste. considerato che il terzo motivo di ricorso con il quale si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 131bis cod. pen; Ordinanza — n. 22133/2024 — snpen · Corte di Cassazione: è aspecifico. La Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta della ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione delle modalità del fatto e del valore significativo del danno arrecato alla persona offesa e dei recenti e specifici precedenti penali del ricorrente (vedi pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa mancata prova di parzialità falsa dichiarazione della parte prove corroboranti lacune probatorie prova facilitata

Disposizioni normative citate

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art. 131bis cod. pen
considerato che il terzo motivo di ricorso con il quale si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MODICA PELLEGRINO nato a CASTELVETRANO il 20/03/1986 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Modica Pellegrino, ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che deducono violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità ed alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa, sono reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale, argomentazioni con cui il ricorrente non si è adeguatamente confrontato con conseguente aspecificità dei motivi di ricorso; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di truffa (vedi pag. 2 e 3 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, in assenza di contraddizioni o illogicità manifeste. considerato che il terzo motivo di ricorso con il quale si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen.

è aspecifico. La Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta della ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione delle modalità del fatto e del valore significativo del danno arrecato alla persona offesa e dei recenti e specifici precedenti penali del ricorrente (vedi pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024 Il Con íkstensor