Ordinanza — n. 22133/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MODICA PELLEGRINO nato a CASTELVETRANO il 20/03/1986 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; Letto il ricorso di Modica Pellegrino, ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che deducono violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità ed alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa, sono reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale, argomentazioni con cui il ricorrente non si è adeguatamente confrontato con conseguente aspecificità dei motivi di ricorso; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di truffa (vedi pag. 2 e 3 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, in assenza di contraddizioni o illogicità manifeste. considerato che il terzo motivo di ricorso con il quale si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131bis cod. pen; Ordinanza — n. 22133/2024 — snpen · Corte di Cassazione: è aspecifico. La Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta della ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione delle modalità del fatto e del valore significativo del danno arrecato alla persona offesa e dei recenti e specifici precedenti penali del ricorrente (vedi pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MODICA PELLEGRINO nato a CASTELVETRANO il 20/03/1986 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Modica Pellegrino, ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che deducono violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità ed alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa, sono reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale, argomentazioni con cui il ricorrente non si è adeguatamente confrontato con conseguente aspecificità dei motivi di ricorso; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di truffa (vedi pag. 2 e 3 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, in assenza di contraddizioni o illogicità manifeste. considerato che il terzo motivo di ricorso con il quale si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen.
è aspecifico. La Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta della ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione delle modalità del fatto e del valore significativo del danno arrecato alla persona offesa e dei recenti e specifici precedenti penali del ricorrente (vedi pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024 Il Con íkstensor