Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive grounds and lack of general mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal by Ben El Arbi Mohamed inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first ground of appeal repetitive, merely reiterating arguments already conclusively addressed by the Court of Appeal regarding the victim's credibility. Furthermore, the second ground was rejected because the lower court correctly identified the gravity of the conduct and found no elements supporting general mitigating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reiterates grievances already decided or if it requests general mitigating circumstances absent from the facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN EL ARBI MOHAMED nato il 06/02/1986 avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Ben El Arbi Mohamed, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio di motivazione in relazione all'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, è reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale, argomentazioni con cui il ricorrente non si è adeguatamente confrontato con conseguente aspecificità del motivo di ricorso Ciò premesso va evidenziato che la versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata dai giudici dell'appello in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa né alcun interesse all'accusa (vedi pagina 3 della sentenza impugnata). rilevato che il secondo motivo, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità in presenza di una motivazione giuridicamente corretta e logicamente ineccepibile che - a pag. 5 della sentenza impugnata - da un lato, evidenzia la gravità della condotta posta in essere dal ricorrente e dall'altro lato, indica l'assenza di elementi suscettibili di positiva valutazione al fine del riconoscimento delle invocate attenuanti (Sez. 4, n. 32872 dell'8/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01); osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma„ il 23 aprile 2024