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Sentenza — n. 22130/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22130/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22130/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CALDARAS GIORGIO nato a PIOVE DI SACCO il 22/12/1989 CALDARAS SAMUEL nato a PIOVE DI SACCO il 08/04/1993 avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen, art. 129 comma 2 cod. proc. pen, art. 340 cod. proc. pen; Sentenza — n. 22130/2024 — snpen · Corte di Cassazione: In data 8 aprile 2024, la persona offesa Giuseppe Bergamo ha rimesso la querela sporta nei confronti dei ricorrenti, remissione accettata dagli imputati in data 17 aprile 2024. Non rinvenendosi elementi per un proscioglimento nel merito ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen., va disposto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato di cui all'art. 640 cod. pen. estinto per intervenuta remissione della querela ed accettazione dei querelati. A tale pronuncia consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 340 cod. proc. pen.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione sanzioni penali altri capi d'accusa verdetto di colpevolezza altri reati perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
pen., va disposto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato di cui all'art. 640 cod. pen.
art. 129 comma 2 cod. proc. pen
Non rinvenendosi elementi per un proscioglimento nel merito ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen., va disposto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato di cui all'art.
art. 340 cod. proc. pen
A tale pronuncia consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 340 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CALDARAS GIORGIO nato a PIOVE DI SACCO il 22/12/1989 CALDARAS SAMUEL nato a PIOVE DI SACCO il 08/04/1993 avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

Caldaras Giorgio e Caldaras Samuel, a mezzo del loro difensore, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Venezia, in data 16 giugno 2023, ha confermato la sentenza emessa in datal4 ottobre 2022, con la quale il Tribunale di Padova li ha condannati per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. Con i primi due motivi di impugnazione - comuni ad entrambi i ricorsi - i ricorrenti hanno lamentato vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità, omessa motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva. Caldaras Samuel, con il terzo motivo di ricorso, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In data 8 aprile 2024, la persona offesa Giuseppe Bergamo ha rimesso la querela sporta nei confronti dei ricorrenti, remissione accettata dagli imputati in data 17 aprile 2024. Non rinvenendosi elementi per un proscioglimento nel merito ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen., va disposto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato di cui all'art. 640 cod. pen. estinto per intervenuta remissione della querela ed accettazione dei querelati. A tale pronuncia consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 340 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024 Il Con Estensor