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Ordinanza — n. 22129/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22129/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22129/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BREDA SILVIA nato a VITTORIO VENETO il 25/02/1981 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; -Letto il ricorso proposto nell'interesse di Silvia Breda; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, si censura il ricorso alla tecnica di motivazione per relationem genericamente, senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero le doglianze dell'appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando, in realtà, una lettura alternativa del materiale probatorio, senza confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza e senza precisare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione delle doglianze difensive; considerato che il secondo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, è privo di concreta specificità e non consentito in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento; che, quanto alla dosimetria della pena, l'onere argomentativo è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale (si veda, in particolare, pag. 4 della motivazione); che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4 della motivazione); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 22129/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 581 cod. proc. pen.; che, invero, si censura il ricorso alla tecnica di motivazione per relationem genericamente, senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero le doglianze dell'appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando, in realtà, una lettura alternativa del materiale probatorio, senza confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza e senza precisare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione delle doglianze difensive; considerato che il secondo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, è privo di concreta specificità e non consentito in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento; che, quanto alla dosimetria della pena, l'onere argomentativo è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale (si veda, in particolare, pag. 4 della motivazione); che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4 della motivazione); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali pluralità di motivazioni motivi validi difetto di motivazione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
-Letto il ricorso proposto nell'interesse di Silvia Breda; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BREDA SILVIA nato a VITTORIO VENETO il 25/02/1981 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

-Letto il ricorso proposto nell'interesse di Silvia Breda; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, si censura il ricorso alla tecnica di motivazione per relationem genericamente, senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero le doglianze dell'appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando, in realtà, una lettura alternativa del materiale probatorio, senza confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza e senza precisare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione delle doglianze difensive; considerato che il secondo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, è privo di concreta specificità e non consentito in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento; che, quanto alla dosimetria della pena, l'onere argomentativo è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale (si veda, in particolare, pag. 4 della motivazione); che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4 della motivazione); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,