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Ordinanza — n. 22127/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22127/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22127/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEPOTU IGOR nato il 08/06/1993 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; Letto il ricorso proposto nell'interese di Igor Nepotu; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il trattamento sanzionatorio in relazione alla riduzione dell'attenuante comune in misura inferiore ad un terzo, non è consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena, anche in relazione alle diminuzioni previste per le circostanze attenuanti, non può costituire oggetto di ricorso per cassazione, laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti, nonché attraverso una valutazione di fatto, non sindacabile in questa sede, in relazione all'entità dei plurimi effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa (si veda, in particolare, pag. 5); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 22127/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti, nonché attraverso una valutazione di fatto, non sindacabile in questa sede, in relazione all'entità dei plurimi effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa (si veda, in particolare, pag. 5); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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attenuazione della pena motivi di cassazione risarcimento per errore giudiziario errore nella commisurazione della pena condono delle spese procedurali impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEPOTU IGOR nato il 08/06/1993 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interese di Igor Nepotu; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il trattamento sanzionatorio in relazione alla riduzione dell'attenuante comune in misura inferiore ad un terzo, non è consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena, anche in relazione alle diminuzioni previste per le circostanze attenuanti, non può costituire oggetto di ricorso per cassazione, laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti, nonché attraverso una valutazione di fatto, non sindacabile in questa sede, in relazione all'entità dei plurimi effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa (si veda, in particolare, pag. 5); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 apr