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Ordinanza — n. 22125/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding arbitrary exercise of rights due to lack of legitimate creditor claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22125/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Dario Stepich inadmissible, upholding the lower court's conviction for the arbitrary exercise of rights. The appellant argued for a violation of Article 393 of the Penal Code and the denial of generic mitigating circumstances, but the court found the first ground infounded because the conduct lacked a legitimate creditor claim. Consequently, the appeal was rejected as legally unfounded, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 393 c.p.; The crime of arbitrary exercise of rights with violence or threat is not constituted where the conduct is not based on a legitimate creditor claim.

Parole chiave

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arbitrary exercise of rights legitimate creditor claim violation of Article 393 generic mitigating circumstances inadmissible appeal criminal procedure Corte di Cassazione offesa al credito

Disposizioni normative citate

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Art. 393 c.p.
Letto il ricorso di Stepich Dario, ritenuto che il primo motivo, con cui si censura violazione dell'art. 393 cod.
art. 393 cod. pen
Letto il ricorso di Stepich Dario, ritenuto che il primo motivo, con cui si censura violazione dell'art. 393 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo); considerato che il secondo motivo, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità in presenza di una motivazione giuridicamente corretta e logicamente ineccepibile che - a pag.
Sez. 4, n. 32872 dell'8/06/2022, Guarnieri
nonché l'esistenza di un precedente penale specifico e dall'altro lato, indica la mancanza di elementi suscettibili di positiva valutazione al fine del riconoscimento delle attenuanti de quo (Sez. 4, n. 32872 dell'8/06/2022, Guarnieri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STEPICH DARIO nato a ROMA il 18/04/1995 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Stepich Dario, ritenuto che il primo motivo, con cui si censura violazione dell'art. 393 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione giuridica del fatto nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è manifestamente infondato. La Corte d'appello, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie ed esente da illogicità (vedi pag. 11 della sentenza impugnata), ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia non è configurabile laddove la condotta non sia fondata su una legittima pretesa creditoria (cfr.

Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo); considerato che il secondo motivo, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità in presenza di una motivazione giuridicamente corretta e logicamente ineccepibile che - a pag. 13 - da un lato evidenzia l'assenza di condotte riparatrici in favore della persona offesa. nonché l'esistenza di un precedente penale specifico e dall'altro lato, indica la mancanza di elementi suscettibili di positiva valutazione al fine del riconoscimento delle attenuanti de quo (Sez. 4, n. 32872 dell'8/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01); osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024 Il Con2.1. i,eye Estensore Il Pr.