Cassation court dismisses appeal as specific argument regarding recidivism exclusion is invalid due to criminal progression.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the sole ground of attack was deemed specific rather than general. The appellant argued for a violation of Article 99 of the Penal Code and a lack of reasoning regarding the exclusion of recidivism. The court rejected this, noting that the lower court correctly identified the appellant's criminal progression as evidence of increased danger, rendering the reasoning coherent and unchallengeable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99 cod. pen.; Specific grounds of appeal must be general to be admissible; an argument focusing solely on the exclusion of recidivism without broader legal principles is considered specific and thus inadmissible when the lower court's reasoning on criminal progression is sound.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MASE DOMENICO nato a MUGNANO DI NAPOLI il 13/03/1975 avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di De Mase Domenico, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura violazione dell'art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva è aspecifico; rilevato, infatti, che la Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dall'imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto di cui al capo di imputazione è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e coerente con le risultanze processuali e, di conseguenza, non censurabile in sede di legittimità; osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in RorN, il 23 aprile 2024 Il nsi.glere Estensore Il Pr den