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Ordinanza — n. 22122/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22122/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22122/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AURIEMMA ANTONIETTA, nata a San Giuseppe Vesuviano il 11/08/1982 FIORILLO UGO, nato a Somma Vesuviana il 06/11/1949 SAVIANO VINCENZO, nato a San Giuseppe Vesuviano il 15/01/1956 avverso la sentenza del 13/06/2023 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; letta la memoria dell'Avv. ANTONIO DEL VECCHIO, difensore di Auriemma Antonietta, Fiordi° Ugo e Saviano Vincenzo; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

Regesto Legislator

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art. 512 cod. proc. pen, art. 500 cod. proc. pen, art. 192 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 22122/2024 — snpen · Corte di Cassazione: ANTONIO DEL VECCHIO, difensore di Auriemma Antonietta, Fiordi° Ugo e Saviano Vincenzo; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

Parole chiave

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tentata estorsione corruzione nell'esecuzione forzata riciclaggio internazionale di denaro furto di lieve entità reati economici grave tentazione

Disposizioni normative citate

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art. 512 cod. proc. pen
art. 500 cod. proc. pen
279148-01); ritenuto che l'unico motivo di ricorso relativo alla posizione di Ugo Fiorillo, con il quale si deduce il vizio della motivazione e la violazione dell'art. 500 cod. proc. pen., in relazione all'art.
art. 192 cod. proc. pen
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Testo completo

guente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AURIEMMA ANTONIETTA, nata a San Giuseppe Vesuviano il 11/08/1982 FIORILLO UGO, nato a Somma Vesuviana il 06/11/1949 SAVIANO VINCENZO, nato a San Giuseppe Vesuviano il 15/01/1956 avverso la sentenza del 13/06/2023 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; letta la memoria dell'Avv. ANTONIO DEL VECCHIO, difensore di Auriemma Antonietta, Fiordi° Ugo e Saviano Vincenzo; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi, proposti con un unico atto, di Antonietta Auriemma, Ugo Fiorillo e Vincenzo Saviano; reputato che l'unico motivo di ricorso relativo alla posizione di Antonietta Auriemma, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta attendibilità del riconoscimento fotografico dell'imputata effettuato dalla persona offesa Achille Scudieri (atto acquisito a seguito del decesso dello stesso Scudieri), al travisamento dell'esito di detto riconoscimento e alla «mancata valutazione di riscontri esterni allo stesso», è manifestamente infondato, atteso che la Corte d'appello di Napoli ha ritenuto, con una motivazione congrua e, perciò, non sindacabile in questa sede, l'attendibilità del suddetto riconoscimento - adeguatamente evidenziando come lo Scudieri si fosse espresso nel senso che «alla foto 33 riconosco la figlia di costui [cioè di Michele Auriemma].

Entrambi li ho riconosciuti negli uffici dei carabinieri come responsabili del tentativo di estorsione che ho subito» - e ha fondato l'affermazione di responsabilità dell'imputata non esclusivamente sul medesimo riconoscimento ma anche sulle dichiarazioni auto ed etero accusatorie dei collaboratori di giustizia Michele Auriemma (padre dell'imputata) e Maria Duraccio, i quali avevano entrambi riferito come Antonietta Auriemma (e la madre Rosa Nappo) fossero le esattrici delle richieste estorsive di Michele Auriemma, oltre che sulla descrizione dell'imputata che era stata fornita sempre da Achille Scudieri; si deve peraltro osservare che, secondo la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, basata sulla più aggiornata giurisprudenza della Corte EDU, le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. possono costituire - conformemente all'interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, Al Khawaja e Tahery c/Regno Unito e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/Germania - la base «esclusiva e determinante» dell'accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta, e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto, tra i quali possono rientrare anche le dichiarazioni dei testi indiretti, che hanno percepito in ambiente extra-processuale le dichiarazioni accusatorie della fonte primaria, confermandone in dibattimento la portata (Sez. 2, n. 15492 del 05/02/2020, C., Rv. 279148-01); ritenuto che l'unico motivo di ricorso relativo alla posizione di Ugo Fiorillo, con il quale si deduce il vizio della motivazione e la violazione dell'art. 500 cod. proc. pen., in relazione all'art. 192 dello stesso codice, appare rivolto a prefigurare una rivalutazione e un'alternativa lettura delle fonti probatorie - in particolare, delle dichiarazioni della persona offesa Domenico Franzese e del contenuto delle conversazioni intercettate - operazioni che sono estranee al sindacato di legittimità, senza che siano stati individuati dal ricorrente effettivi travisamenti delle suddette emergenze processuali, valorizzate dai giudici di merito; reputato che l'unico motivo di ricorso relativo alla posizione di Vincenzo Saviano, con il quale si deduce il vizio della motivazione e l'erronea applicazione degli artt. 56 e 629 cod. pen. e dell'art. 192 cod. proc. pen., appare anch'esso rivolto a sollecitare una rivalutazione e un'alternativa lettura delle fonti probatorie, operazioni estranee al giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della Corte d'appello di Napoli che, in modo che risulta esente da contraddizioni e illogicità, tanto meno manifeste, ha ritenuto la natura consapevolmente minacciosa della richiesta di denaro quale contributo «per le spese legali» fatta spendendo il nome di un soggetto (Michele Auriemma) la cui caratura criminale camorristica era ben nota alla persona offesa; ritenuto, infine, che l'ultimo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'affermata sussistenza della circostanza aggravante del cosiddetto metodo mafioso, è manifestamente infondato, atteso che, contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso, il riferimento alle spese legali dei detenuti e, in particolare, al noto pregiudicato per camorra Michele Auriemma, appare senz'altro idoneo a evocare, dietro la condotta dell'agente, l'esistenza di consorterie di tipo mafioso, così da amplificare la carica intimidatrice della stessa condotta; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle