Italian Court dismisses appeals regarding sentencing discretion and procedural defects under Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Fortunato and Gagliardini inadmissible, ordering them to pay costs. The appellants challenged the sentencing discretion and the suspension of proceedings, arguing for a specific evidentiary review. The court rejected these claims because sentencing falls within the trial judge's discretionary power and the procedural objections lacked the required specificity under the Criminal Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, Art. 606, Art. 70, Art. 71, Art. 495, Art. 507, Art. 133 cod. proc. pen.; Sentencing discretion is not subject to cassation review unless arbitrary, and procedural appeals must be specific rather than generic.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FORTUNATO GIOVANNI nato a BENEVENTO il 15/12/1989 GAGLIARDINI ANGELO nato a JESI il 11/04/1986 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; ...
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati, con distinti atti, dal difensore di Giovanni Fortunato e Angelo Gagliardini; considerato che l'unico motivo del ricorso presentato nell'interesse dell'imputato Fortunato (replicato con memoria trasmessa a mezzo p.e.c. in data 15 aprile u.s.), in punto di trattamento sanzionatorio, non è consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo, per ciascun imputato, ai differenti elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento" (si vedano, in particolare, pagg. 10, 11 e 15); osservato che il ricorso del coimputato Gagliardini, con il quale si contesta la mancata sospensione del processo ai sensi dell'art. 71 cod. proc. pen., nonché la mancata assunzione di una prova decisiva, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e della necessaria analisi critica della complessità delle argomentazioni poste a sostegno dell'atto impugnato; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, più in particolare, in tema di sospensione del processo per incapacità, l'accertamento sulla cosciente partecipazione dell'imputato ai sensi dell'art. 70 cod. proc. pen.
è rimesso alla valutazione del giudice del merito e, ove congruamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 1, n. 10926 del 11/03/2022, Campisi, Rv. 282963); che, peraltro, la mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo d'impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente articolato nel caso in cui l'assunzione della prova sia stata sollecitata ex art. 507 cod. proc. pen.; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 11- 15); ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend