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Ordinanza — n. 22119/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22119/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22119/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAJDEK PAWEL PIOTR nato il 23/05/1989 avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Pawel Piotr Fajdek; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'applicazione della misura di sicurezza, è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8); ritenuto che il secondo motivo, inerente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena ovvero alla mancata sostituzione delle pene detentive brevi, è privo di concreta specificità e non consentito in questa sede; che, invero, trattandosi di esercizio della discrezionalità di merito, il giudizio prognostico negativo circa la futura astensione dal commettere ulteriori reati non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pag. 8); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 22119/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 7 e 8); ritenuto che il secondo motivo, inerente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena ovvero alla mancata sostituzione delle pene detentive brevi, è privo di concreta specificità e non consentito in questa sede; che, invero, trattandosi di esercizio della discrezionalità di merito, il giudizio prognostico negativo circa la futura astensione dal commettere ulteriori reati non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pag. 8); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale adeguamento della pena remissione della pena misura sostitutiva della detenzione riduzione della pena abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAJDEK PAWEL PIOTR nato il 23/05/1989 avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Pawel Piotr Fajdek; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'applicazione della misura di sicurezza, è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8); ritenuto che il secondo motivo, inerente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena ovvero alla mancata sostituzione delle pene detentive brevi, è privo di concreta specificità e non consentito in questa sede; che, invero, trattandosi di esercizio della discrezionalità di merito, il giudizio prognostico negativo circa la futura astensione dal commettere ulteriori reati non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pag. 8); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il