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Ordinanza — n. 22116/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22116/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22116/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACCIONI ERMANNO nato a IGLESIAS il 05/06/1967 avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Errnanno Maccioni; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la illogicità della motivazione che non ha ritenuto rilevante la discordanza tra motivazione e dispositivo in punto di pena, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., in quanto la Corte ha specificamente argomentato la decisione correggendo l'errore nella indicazione della specie e quantità della sanzione indicata in dispositivo della sentenza di primo grado; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato, quanto a conferma della responsabilità per il fatto contestato, e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 30842 del 03/04/2013, Giordano, Rv. 257059), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); considerato che gli altri motivi sono meramente riproduttivi delle censure proposte con i motivi di gravame, adeguatamente valutati dalla Corte territoriale, anche in punto di dosimetria della sanzione, della qualificazione circostanziale e della liquidazione del danno; che, nella specie, i giudici del merito hanno dunque ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 10 e 11); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; letta la memoria trasmessa a mezzo p.e.c. in data 18 aprile u.s., con la quale la parte civile costituita Gabriele Mainardi chiede, a ministero del procuratore speciale avv.

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 22116/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 581 cod. proc. pen., in quanto la Corte ha specificamente argomentato la decisione correggendo l'errore nella indicazione della specie e quantità della sanzione indicata in dispositivo della sentenza di primo grado; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato, quanto a conferma della responsabilità per il fatto contestato, e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 30842 del 03/04/2013, Giordano, Rv. 257059), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); considerato che gli altri motivi sono meramente riproduttivi delle censure proposte con i motivi di gravame, adeguatamente valutati dalla Corte territoriale, anche in punto di dosimetria della sanzione, della qualificazione circostanziale e della liquidazione del danno; che, nella specie, i giudici del merito hanno dunque ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 10 e 11); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; letta la memoria trasmessa a mezzo p.e.c. in data 18 aprile u.s., con la quale la parte civile costituita Gabriele Mainardi chiede, a ministero del procuratore speciale avv.

Parole chiave

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adeguamento della pena proporzionalità della pena errore nella commisurazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali individualizzazione della commisurazione penale riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACCIONI ERMANNO nato a IGLESIAS il 05/06/1967 avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Errnanno Maccioni; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la illogicità della motivazione che non ha ritenuto rilevante la discordanza tra motivazione e dispositivo in punto di pena, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., in quanto la Corte ha specificamente argomentato la decisione correggendo l'errore nella indicazione della specie e quantità della sanzione indicata in dispositivo della sentenza di primo grado; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato, quanto a conferma della responsabilità per il fatto contestato, e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 30842 del 03/04/2013, Giordano, Rv. 257059), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); considerato che gli altri motivi sono meramente riproduttivi delle censure proposte con i motivi di gravame, adeguatamente valutati dalla Corte territoriale, anche in punto di dosimetria della sanzione, della qualificazione circostanziale e della liquidazione del danno; che, nella specie, i giudici del merito hanno dunque ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 10 e 11); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; letta la memoria trasmessa a mezzo p.e.c. in data 18 aprile u.s., con la quale la parte civile costituita Gabriele Mainardi chiede, a ministero del procuratore speciale avv.

Marco Fioretti, l'inammissibilità del ricorso proposto dall'imputato e la liquidazione delle spese processuali; ritenuto che in ragione delle mere conclusioni trasmesse per l'udienza camerale non partecipata, non supportate da alcuna argomentazione giuridica, non possano essere liquidate le spese processuali (Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, Rv. 281960 - 03);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al-pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec