Cassation appeal dismissed for lack of specificity and as it concerns discretionary sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Margherita Santoro inadmissible due to a lack of specific factual details regarding the sentencing. The appellant argued for a specific review of the punitive treatment, but the court found the grievance violated the specificity requirement of Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Furthermore, the court held that sentencing discretion falls outside cassation review unless the decision is arbitrary or illogical, which was not demonstrated here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 133 c.p.: A cassation appeal regarding sentencing is inadmissible if it lacks the requisite specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure and concerns the exercise of judicial discretion unless the decision is arbitrary or illogical.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTORO MARGHERITA nato a LA SPEZIA il 18/12/1956 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Margherita Santoro; considerato che l'unico motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, inoltre, la censura non è consentita in sede di legittimità in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale (si veda, in particolare, pag. 4); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 apri