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Ordinanza — n. 22112/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22112/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22112/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PERTA NICOLA ANTONIO nato a BARI il 04/01/1991 LACALENDOLA GIUSEPPE nato a BARI il 26/11/1987 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 22112/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PERTA NICOLA ANTONIO nato a BARI il 04/01/1991 LACALENDOLA GIUSEPPE nato a BARI il 26/11/1987 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali reati violenti sanzione penale concussione tentata estorsione atto sessuale con un detenuto

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PERTA NICOLA ANTONIO nato a BARI il 04/01/1991 LACALENDOLA GIUSEPPE nato a BARI il 26/11/1987 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati, con distinti- atti, dai difensori di Nicola Antonio Perta e Giuseppe Lacalendola; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, in punto di prova degli elementi costitutivi dei reati ascritti agli imputati, con particolare riguardo all'attendibilità della persona offesa, alla sussistenza della minaccia estorsiva e della condotta violenta, alla corretta indicazione della data dei commessi reati, nonché in punto di trattamento sanzionatorio, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. e non consentiti in sede di legittimità; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, le doglianze difensive in punto di responsabilità tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulsè da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che anche la graduazione della pena e il giudizio di bilanciamento tra le opposte circostanze, inerendo all'esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, non possono costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove le relative determinazioni, sorrette da sufficiente motivazione, non siano state frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 2, n. 35484 del 12/07/2007, Capozzo, Rv. 237805), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. da 3 a 6 sulla responsabilità e quelle seguenti sul trattamento sanzionatorio); ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec