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Ordinanza — n. 22108/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22108/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22108/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINEZ MANRIQUEZ CRISTIAN ROBERTO nato 1117/01/1977 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; Letto il ricorso di Cristian Roberto Martinez Manriquez; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 187 e 192 comma 2 cod. proc. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha pertinentemente motivato in punto di responsabilità per la contestata rapina impropria); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22108/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 187 e 192 comma 2 cod. proc. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha pertinentemente motivato in punto di responsabilità per la contestata rapina impropria); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina esame di cassazione azione civile censura dell'apprezzamento delle prove revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINEZ MANRIQUEZ CRISTIAN ROBERTO nato 1117/01/1977 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cristian Roberto Martinez Manriquez; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 187 e 192 comma 2 cod. proc. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha pertinentemente motivato in punto di responsabilità per la contestata rapina impropria); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,