Ordinanza — n. 22107/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORRADO GIANNI nato a SAN GIORGIO LUCANO il 13/10/1971 avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; T Letto il ricorso di Gianni Corrado; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 12 e 16 cod. proc. pen., è manifestamente infondato poiché inerente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, come pure non ha mancato pertinentemente di rilevare la Corte territoriale a pag. 7 della sentenza impugnata, ove è stato richiamato il momento consumativo del delitto di truffa; considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 110 cod. pen., 192 cod. proc. pen. e 641 cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 8 e ss. della sentenza impugnata); osservato che il quarto motivo di ricorso, che censura la violazione dell'art.521 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 99 e 61 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la recidiva è stata correttamente contestata e poi motivata dalla Corte di appello a pag. 9 della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 110 cod. pen; Ordinanza — n. 22107/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 12 e 16 cod. proc. pen., è manifestamente infondato poiché inerente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, come pure non ha mancato pertinentemente di rilevare la Corte territoriale a pag. 7 della sentenza impugnata, ove è stato richiamato il momento consumativo del delitto di truffa; considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 110 cod. pen., 192 cod. proc. pen. e 641 cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 8 e ss. della sentenza impugnata); osservato che il quarto motivo di ricorso, che censura la violazione dell'art.521 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 99 e 61 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la recidiva è stata correttamente contestata e poi motivata dalla Corte di appello a pag. 9 della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORRADO GIANNI nato a SAN GIORGIO LUCANO il 13/10/1971 avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; T
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Gianni Corrado; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 12 e 16 cod. proc. pen., è manifestamente infondato poiché inerente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, come pure non ha mancato pertinentemente di rilevare la Corte territoriale a pag. 7 della sentenza impugnata, ove è stato richiamato il momento consumativo del delitto di truffa; considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 110 cod. pen., 192 cod. proc. pen. e 641 cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 8 e ss. della sentenza impugnata); osservato che il quarto motivo di ricorso, che censura la violazione dell'art.521 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 99 e 61 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la recidiva è stata correttamente contestata e poi motivata dalla Corte di appello a pag. 9 della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23/04/2024 I