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Ordinanza — n. 22105/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22105/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22105/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRELLI MASSIMILIANO nato a POZZUOLI il 23/03/1971 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; Letto il ricorso di Borrelli Massimiliano, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine alla omessa applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. è indeducibile perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito a pag.4 della motivazione per quanto attiene alla particolare gravità dei fatti correttamente desunta dalla pluralità di oggetti atti allo scasso rinvenuti in occasione del controllo dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod.pen; Ordinanza — n. 22105/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 131 bis cod.pen. è indeducibile perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito a pag.4 della motivazione per quanto attiene alla particolare gravità dei fatti correttamente desunta dalla pluralità di oggetti atti allo scasso rinvenuti in occasione del controllo dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione riesame dell'entità pena cognizione del ricorso per cassazione reiterazione di reati penali punibilità motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod.pen
Letto il ricorso di Borrelli Massimiliano, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine alla omessa applicazione dell'art. 131 bis cod.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRELLI MASSIMILIANO nato a POZZUOLI il 23/03/1971 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Borrelli Massimiliano, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine alla omessa applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. è indeducibile perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito a pag.4 della motivazione per quanto attiene alla particolare gravità dei fatti correttamente desunta dalla pluralità di oggetti atti allo scasso rinvenuti in occasione del controllo dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 aprile 2024