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Ordinanza — n. 22104/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22104/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22104/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BISON FABRIZIO nato a VENEZIA il 25/08/1969 avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; E IN DIRITTO Letto il ricorso di Bison Fabrizio; Letta altresì la memoria successivamente depositata; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, reiterato nella memoria, che contesta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 641 cod.pen. denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali, non è consentito dalla legge, stante la preclusione derivante dalla omessa presentazione di motivi di appello in punto affermazione di responsabilità; che inoltre la negazione delle attenuanti generiche è fondata dal giudice di appello su argomenti privi di manifesta illogicità esposti a p. 2 e pertanto non censurabili nella presente sede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 641 cod.pen; Ordinanza — n. 22104/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 641 cod.pen. denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali, non è consentito dalla legge, stante la preclusione derivante dalla omessa presentazione di motivi di appello in punto affermazione di responsabilità; che inoltre la negazione delle attenuanti generiche è fondata dal giudice di appello su argomenti privi di manifesta illogicità esposti a p. 2 e pertanto non censurabili nella presente sede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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indennità per insolvenza abbandono del procedimento per truffa motivi di cassazione spese di esecuzione credito contestato irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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art. 641 cod.pen
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Bison Fabrizio; Letta altresì la memoria successivamente depositata; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, reiterato nella memoria, che contesta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 641 cod.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BISON FABRIZIO nato a VENEZIA il 25/08/1969 avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Bison Fabrizio; Letta altresì la memoria successivamente depositata; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, reiterato nella memoria, che contesta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 641 cod.pen. denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali, non è consentito dalla legge, stante la preclusione derivante dalla omessa presentazione di motivi di appello in punto affermazione di responsabilità; che inoltre la negazione delle attenuanti generiche è fondata dal giudice di appello su argomenti privi di manifesta illogicità esposti a p. 2 e pertanto non censurabili nella presente sede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma 23 aprile 2024 I consigliere est. Il P idente Lucia • Iffiperiali D F: P c,‘; OSIT,A