Ordinanza — n. 22103/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAGATO RENZO nato a PREGANZIOL il 03/04/1959 avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; Letto il ricorso di Bragato Renzo, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità e difetto di motivazione quanto alla determinazione della pena è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art.581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22103/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAGATO RENZO nato a PREGANZIOL il 03/04/1959 avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; Letto il ricorso di Bragato Renzo, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità e difetto di motivazione quanto alla determinazione della pena è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art.581, comma 1, lett.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAGATO RENZO nato a PREGANZIOL il 03/04/1959 avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Bragato Renzo, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità e difetto di motivazione quanto alla determinazione della pena è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art.581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che peraltro quanto alla determinazione della pena va ricordato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, Sentenza n. 5582 del 30/09/2013 Ud. (dep. 04/02/2014 ) Rv. 259142 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 aprile 2024 I