Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific criticism of lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Fersj Ameur inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a requalification of the offense under Article 624 of the Penal Code and challenged the sentencing balance regarding recidivism. The court rejected these claims because they merely reproduced previously examined grievances without providing a specific, critical analysis of the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds merely reproduce grievances already adequately examined and dismissed by the court of first instance without offering a specific critical analysis of the reasoning underlying the contested decision.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERSJ AMEUR CUI 0493B2P nato il 06/01/1992 avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Fersj Ameur; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale per mancata riqualificazione del fatto nelle forme dell'art. 624 cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, i motivi della decisione della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale in ordine al giudizio di bilanciamento ed alla recidiva, è inammissibile poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, l'ultima pagina della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23/04/2024 Il Co