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Ordinanza — n. 22099/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of reasoning and excessive sentencing under Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22099/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Constantin Ismail's appeal inadmissible, rejecting his claims regarding the lower court's reasoning and sentencing. The appellant argued the first-instance judgment lacked logical motivation concerning self-defense and imposed an excessive penalty, but the Court held that appellate review is strictly limited to checking for logical flaws rather than re-evaluating facts or sentencing discretion. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 628 cod. pen.; Art. 132 e 133 cod. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or exercise discretion on sentencing; it may only declare appeals inadmissible if the lower court's reasoning is logically flawed or lacks sufficient motivation.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Court of Cassation Inadmissible Appeal Self Defense Claim Sentencing Discretion Logical Flaws Review Penal Code Provisions rapina qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 628 cod. pen.
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Constantin Ismail; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta difetto di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 628 cod.pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 628 cod.pen
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Constantin Ismail; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta difetto di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 628 cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani, Rv. 216260
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONSTANTIN ISMAIL nato il 09/08/1979 avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; I. .

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Constantin Ismail; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta difetto di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 628 cod.pen. in relazione all'omesso riconoscimento della scriminante della legittima difesa denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag.

3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della esclusione della credibilità della versione difensiva che ha ritenuto contraddetta dalle dichiarazioni delle due persone offese e dagli accertamenti svolti nell'immediatezza del fatto; ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato posto che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 Ud. (dep. 04/02/2014 ) Rv. 259142 - 01);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende Roma 23 aprile 2024 I consigliere est. Il Pres,idente Luciap