Italian Court dismisses appeal against conviction for credit card fraud and misuse of counterfeit cards.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Vincenzo Arganello's appeal inadmissible regarding his conviction for credit card fraud and misuse of counterfeit cards. The appellant argued that the lower court failed to absorb the specific facts of the crime and incorrectly denied generic mitigating circumstances. The court rejected these claims, citing its established precedent that individuals who receive and use counterfeit cards are liable for both the forgery and the misuse offenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 493 ter cod. pen.; The court holds that a person who receives counterfeit credit cards without participating in their forgery and subsequently uses them is liable for both the offense of credit card fraud and the offense of misuse of counterfeit payment means.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARGANELLO VINCENZO nato a MUSSOMELI il 13/11/1978 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Arganello Vincenzo, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'omesso assorbimento della fattispecie di cui all'art. 493 ter cod.pen. dell'ipotesi di ricettazione contestata al capo n.1 della rubrica è manifestamente infondato avuto riguardo all'orientamento di questa corte di legittimità secondo cui risponde dei reati di ricettazione e di indebito utilizzo di carte di credito di cui all'art. 493-ter, primo comma, prima parte, cod. pen. il soggetto che, non essendo concorso nella realizzazione della falsificazione, riceve da altri carte di credito o di pagamento contraffatte e faccia uso di tale mezzo di pagamento (Sez. 2, n. 46652 del 18/09/2019, Rv. 277777 - 01); che analogamente deve ritenersi che risponde di entrambi i reati chi dopo avere ricevuto la carta di credito sottratta al legittimo titolare ne faccia anche uso; che anche il secondo motivo è manifestamente infondato posto che la negazione delle attenuanti generiche è fondata dal giudice di appello su argomenti privi di manifesta illogicità esposti a p. 4 e pertanto non censurabili nella presente sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 aprile 2024 I Consigliere ensore Il Pru